Contributi per la tutela dei posti di lavoro: Aiuti estesi a bar, ristoranti e altre categorie economiche

La Regione del Veneto ha ampliato l’elenco dei codici Ateco ammissibili alle richieste di contributo per il reintegro al lavoro dei dipendenti sospesi a causa dell’emergenza Covid-19

Fino al 2 ottobre 2020 le imprese del Veneto che reintegrano i dipendenti in cassa integrazione a causa dell’emergenza Covid-19 possono ottenere un contributo per il pagamento dello stipendio del lavoratore reintegrato, per un importo fino all’80% della retribuzione mensile lorda e un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi.

È quanto prevede la misura della Regione del Veneto per la riduzione del costo del lavoro e la tutela dell’occupazione nelle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in particolare turismo e cultura.

Oltre ad alberghi, attività ricettive, editoria, agenzie di viaggio, attività culturali e le altre categorie economiche individuate inizialmente sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di Veneto Lavoro sull’impatto occupazionale della crisi, si aggiungono ora ristoranti, bar, taxi, imprese dello spettacolo e pubblici esercizi.

Nello specifico, l’elenco dei codici Ateco ammessi al contributo è stato ampliato alle seguenti attività economiche: 

  • 49.32.10          Trasporto con taxi
  • 49.32.20          Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 56.29.10          Mense
  • 56.29.20          Catering continuativo su base contrattuale
  • 56.10               Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • 56.30               Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 90.03               Creazioni artistiche e letterarie
  • 90.04               Gestione di strutture artistiche
  • 93.29               Altre attività ricreative e di divertimento


La condizione indispensabile per accedere al contributo rimane quella che i lavoratori reintegrati siano stati assunti prima del 23 febbraio 2020 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e, successivamente al reintegro, continuino a svolgere l’attività lavorativa durante tutto il periodo di validità del sostegno economico.

Le risorse ancora disponibili ammontano a oltre 30 milioni di euro.

SCADENZA

2 ottobre 2020

Contributi alle imprese per la tutela dei posti di lavoro
 

Mediante questo applicativo è possibile trasmettere le domande di ammissione alla sovvenzione a sostegno dell’occupazione che prevede l’erogazione di contributi volti all’abbattimento dei costi salariali sostenuti dai datori di lavoro che, a causa della crisi economica derivante dall’emergenza COVID-19 e a seguito della sospensione o drastica riduzione delle attività aziendali, si sarebbero altrimenti trovati costretti a licenziare i propri dipendenti.

Per conoscere le modalità di accesso al servizioconsultare il paragrafo dedicato in questa pagina.

Per approfondimenti sulle caratteristiche della misura, modalità di invio delle richieste e obblighi dei beneficiari consultare l’Avviso per la presentazione delle domande di contributo approvato con Decreto Direttoriale di Veneto Lavoro n. 188 del 29/07/2020.
 

Caratteristiche del contributo

L’intervento regionale per la riduzione del costo del lavoro è finalizzato a tutelare la conservazione dei posti di lavoro nelle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia COVID-19, in particolare cultura e turismo, favorendo la ripartenza competitiva delle attività economiche ed evitando così eventuali licenziamenti e il conseguente aumento di persone in stato di disoccupazione. 

La misura prevede l’erogazione di un contributo a parziale copertura del costo salariale sostenuto dai datori di lavoro – imprese e lavoratori autonomi – che hanno attivato a favore dei propri dipendenti ammortizzatori sociali per la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa con causale COVID-19 e che hanno provveduto a reintegrare tali lavoratori, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda.

Il contributo può essere concesso per una quota variabile da un minimo del 50% a un massimo dell’80% della retribuzione mensile lorda del personale dipendente, per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Il valore massimo concedibile per ogni impresa varia dai 15.000 euro ai 50.000 euro sulla base della classe dimensionale aziendale.  

L’esatto valore del contributo e la durata della sovvenzione saranno determinati in esito alla fase istruttoria sulla base delle risorse necessarie a coprire il finanziamento delle domande ammesse.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 34,7 milioni di euro.


Destinatari

I destinatari finali del contributo sono i dipendenti a rischio di licenziamento, reintegrati dopo un periodo di sospensione dal lavoro in ammortizzatore sociale.

Possono richiedere il contributo tutte le imprese da 1 a 49 dipendenti e con almeno un’unità produttiva/operativa ubicata nella Regione del Veneto, che rispettino i seguenti requisiti:

  • sono regolarmente costituite e operanti, anteriormente alla data del 31 dicembre 2019
  • rientrano in una delle seguenti classi dimensionali aziendali
    CLASSE A (da 1 a 5 dipendenti)
    CLASSE B (da 6 a 9 dipendenti)
    CLASSE C (da 10 a 25 dipendenti)
    CLASSE D (da 26 a 49 dipendenti)
  • appartengono a uno dei seguenti settori, così come definiti dalla Classificazione ATECO ISTAT 2007:
      18.20.0 – Riproduzione di supporti registrati
    47.61.0 – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
    47.79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
    49.31.0 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
    49.32.10 – Trasporto con taxi
    49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
    49.39.0 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
    50.10.0 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
    50.30.0 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (incluse lagunari)
    55.10.0 – Alberghi
    55.20.1 – Villaggi turistici
    55.20.3 – Rifugi di montagna
    55.20.4 – Colonie marine e montane
    55.20.5 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti, b&b
    55.30.0 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
    56.10.0 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
    56.21.0 – Catering per eventi, banqueting
    56.29.10 – Mense
    56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale
    56.30.0 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
    58.11.0 – Edizione di libri
    58.14.0 – Edizione di riviste e periodici
    58.19.0 – Altre attività editoriali
    59.11.0 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
    59.12.0 – Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
    59.13.0 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
    59.14.0 – Attività di proiezione cinematografica
    79.11.0 – Attività delle agenzie di viaggio
    79.12.0 – Attività dei tour operator
    79.90.1 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali e d’intrattenimento
    79.90.2 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
    82.30.0 – Organizzazione di convegni e fiere
    90.01.0 – Altre rappresentazioni artistiche
    90.02.0 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    90.03.0 – Creazioni artistiche e letterarie
    90.04.0 – Gestione di strutture artistiche
    91.01.0 – Attività di biblioteche ed archivi
    91.02.0 – Attività di musei
    91.03.0 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    93.21.0 – Parchi di divertimento e parchi tematici
    93.29.0 – Altre attività ricreative e di divertimento
    93.29.1 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    93.29.9 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    94.99.2 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi
    96.04.2 – Stabilimenti termali
  • non si trovano in una delle condizioni di difficoltà così come definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019
  • hanno sospeso o ridotto la propria attività produttiva a causa della pandemia di COVID-19
  • hanno ripreso la propria attività d’impresa alla data di presentazione della domanda
  • i lavoratori presenti nella domanda di sovvenzione devono: essere stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o con contratto di apprendistato professionalizzante) anteriormente alla data del 23 febbraio 2020; essere stati beneficiari di ammortizzatori sociali con causale COVID-19; essere a rischio licenziamento a causa degli effetti della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia


Invio domande e scadenze

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale www.cliclavoroveneto.it e con modalità a sportello, nei seguenti intervalli di date: 
 

SportelloGiorni di apertura
130 luglio – 4 settembre 2020
25 settembre – 2 ottobre 2020

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza. Il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di sovvenzione il cui contributo complessivo non potrà essere superiore al valore massimo riferito alla classe dimensionale dell’impresa a cui lo stesso appartiene. Non è previsto un criterio cronologico di assegnazione delle risorse. Qualora, nell’attribuzione del contributo non vi fosse capienza sufficiente di risorse finanziarie per finanziare tutte le domande ammissibili, si procederà ad una loro riparametrazione in merito all’intensità di aiuto, durata, fatturato, classe dimensionale, numero di dipendenti e, infine, all’eventuale divisione in quota paritaria del contributo. 


Modalità di richiesta

Per accedere ai servizi telematici del portale ClicLavoro Veneto è necessario essere registrati e disporre di un Accordo di Servizio con Veneto Lavoro per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie. Per procedere alla registrazione dell’azienda e sottoscrivere l’Accordo di Servizio seguire le informazioni contenute nella pagina http://www.cliclavoroveneto.it/info-accordo-di-servizio

Datori di lavoro, associazioni datoriali e consulenti del lavoro in possesso di un account e di un Accordo di Servizio valido possono accedere all’applicativo per la presentazione della domanda cliccando sul pulsante “Accedi al servizio” presente in questa pagina.  

L’accesso al servizio di acquisizione delle domande di aiuto è consentito solo agli utenti (rappresentante legale o intermediario autorizzato o eventuale delegato) che hanno completato con successo la stipula dell’accordo di servizio. È inoltre necessario essere in possesso di firma digitale.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione della domanda di contributo è possibile consultare il Manuale dedicato. 

Accedi al servizio


Avvertenze

Gli allegati previsti devono essere caricati in formato PDF con una dimensione massima di 500kb. Come comprimere un pdf

L’utilizzo del servizio risulta notevolmente agevolato seguendo alcune indicazioni:

  • utilizzare preferibilmente il browser Mozilla Firefox;
  • in caso di pratiche lunghe effettuare spesso il salvataggio senza invio della pratica;
  • nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 13.30 e le ore 14.30 il sistema viene quotidianamente riavviato per manutenzione o aggiornamento; l’interruzione effettiva ha una durata di pochi minuti e comporta la chiusura automatica delle sessioni aperte al momento del riavvio;
  • effettuare periodicamente la pulizia dei file temporanei internet (cache) e dei cookie; l’operazione si effettua velocemente da tastiera premendo contemporaneamente i 3 tasti CTRL+SHIFT+CANC (alla voce intervallo di tempo selezionare “tutto”).

Fonte: Redazione ClicLavoro Veneto

Bando “PERCORSI – Sostegno all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 28 aprile 2020 è stato approvato il bando “PERCORSI – Sostegno all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro” per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi formativi, di diversa durata, che consenta alle persone disoccupate over 30 di ottenere una qualifica o di dotarsi delle conoscenze e abilità necessarie a conseguire un’abilitazione, un patentino o una certificazione o di aggiornare le proprie competenze.

I percorsi formativi, che potranno essere erogati anche in remoto (FAD/e-learning) dovranno essere sviluppati con riferimento alle competenze previste dal Repertorio Regionale di Standard Professionali privilegiando i profili dei Settori Economici Professionali riconducibili alle priorità regionali stabilite nella “Strategia di Specializzazione Intelligente” della Regione del Veneto – Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries – e ai Servizi di distribuzione commerciale, Servizi turistici e Trasporti e logistica, eventuali proposte su altri profili saranno oggetto di valutazione.

I progetti, che potranno essere candidati dagli organismi accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione superiore, anche in partenariato con il mondo imprenditoriale e con gli operatori del territorio, dovranno prevedere interventi di orientamento, formazione e accompagnamento e sostegno alla conciliazione articolati in termini di competenze “obiettivo” in relazione al profilo professionale di riferimento comprendendo una o più delle tipologie di percorsi previste dalla Direttiva (Allegato B alla DGR n. 527/2020).

I tempi di presentazione dei progetti sono regolati da 3 sportelli mensili a partire dal 1 giugno 2020.  


Allegati

1 Delibera n. 527 del 28/04/20

2 Avviso Pubblico

3 Direttiva

Documenti utili

DGR n. 527 del 28 aprile 2020
DGR n. 527 del 28 aprile 2020 – Allegato A – Avviso
DGR n. 527 del 28 aprile 2020 – Allegato B – Direttiva

DDR n. 395 del 22 maggio 2020 di nomina nucleo di valutazione dei progetti di cui alla DGR n. 527 del 28/04/2020

DDR n. 428 del 29 maggio 2020 – Approvazione Guida alla progettazione e modulistica

Allegati (Guida alla progettazione e modulistica)

DDR n. 607 del 31 luglio 2020 di approvazione risultanze istruttoria, assunzione impegno di spesa e accertamento progetti presentati nel 1° sportello

Scadenza

30 settembre 2020 – ore:13:00

Approvato il bando e i criteri di selezione relativi alla concessione dei contributi, per il settore dell’apicoltura

La Regione del Veneto ha approvato il bando e gli indirizzi procedurali generali ed i criteri di selezione relativi alla concessione dei contributi, per il settore dell’apicoltura, in relazione alle azioni previste dal Reg. (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013.

I beneficiari sono:
Gli apicoltori per il tramite delle forme associate, in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.Le forme associate: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le Associazioni di apicoltori e loro Unioni, le federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico aventi le caratteristiche previste dal bando.

Le misure finanziabili sono:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroatosi;
c) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
d) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell’Unione;
e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata
nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;
f) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato

Gli interessati dovranno presentare domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall’Organismo pagatore AVEPA, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

Per maggiori informazioni:

Consulta la DGR n.1079 del 06 agosto 2020

Scarica il bando

Finanziamenti agevolati per imprese agricole colpite dall’emergenza “Covid 19”

La Regione del Veneto ha approvato una nuova forma di operatività del fondo di rotazione del settore primario, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. L’intervento rappresenta uno strumento straordinario finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle PMI del settore primario colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. Classificazione ATECO 2007):

A.01 “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.

Possono beneficiare dell’intervento del Fondo le PMI agricole che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento.

L’Aiuto è concesso a titolo “de minimis”, ai sensi del (Reg. (UE) 1408/2013, sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto.

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello” (art. 5, D.Lgs n.123 del 1998). La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori convenzionati.

Per maggior infornazioni:

Consulta la Delibera n. 1028 del 28 luglio 2020

Modalità di presentazione delle spese su contributi concessi a favore dello sport anno 2020

Lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenti misure statali per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno inciso pesantemente su attività ed iniziative dei settori cultura e sport.

La L.R. n. 17/2020 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva” riconosce il sostegno regionale ai soggetti che si trovano nell’impossibilità di portare a termine in tutto o in parte i progetti sportivi già avviati per l’anno 2020 e per i quali sono state presentate le relative istanze di finanziamento ai sensi della L.R. n. 8/2015 sullo sport.

 Al fine facilitare i soggetti beneficiari nella rendicontazione delle spese sostenute, è stato realizzato un documento che chiarisce le modalità operative.       

Scarica la presentazione [null – 34.60 MB] (file .ppsx)

“Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 (BUR n. 74/2020) – Testo vigente”

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e nell’esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali, nonché di promozione dell’attività motoria e sportiva, a seguito dell’assunzione dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 sostiene i soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui all’articolo 2 che, a causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.

Art. 2 – Spese ammesse a finanziamento.

1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” e successive modificazioni, dell’ articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”, dell’ articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, dell’ articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto” e successive modificazioni, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva” e successive modificazioni, dell’ articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.

Art. 3 – Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 , dell’ della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , dell’ articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , dell’ articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell’ articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ;
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .

Art. 4 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

BANDO “INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE”

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA – CONCESSIONE DI VOUCHER  PER INVESTIMENTI IN DIGITALIZZAZIONE NELL’IMPRESA

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di qualsiasi settore di attività, iscritta alla Registro Imprese di Verona, con sede legale e/o con almeno un’unità operativa nella Provincia di Verona;

SPESE FINANZIABILI

Sono finanziabili CONSULENZE, beni e servizi strumentali strettamente connessi (dispositivi e spese di connessione, ecc.) o percorsi formativi per raggiungere gli obiettivi in almeno una delle seguenti
tecnologie:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, fog e quantum computing;
g) cyber security e business continuity;
h) big data e analytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga;
t) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
u) sistemi fintech;
v) sistemi EDI, electronic data interchange;
w) geolocalizzazione;
x) tecnologie per l’in-store customer experience;
y) system integration applicata all’automazione dei processi;
z) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
aa) programmi di digital marketing.

PERIODO IN CUI SOSTENERE LE SPESE

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

IMPORTI DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Gli importi concedibili sono:

– per i percorsi formativi il costo minimo da sostenere deve essere di euro 300 IVA esclusa;
– per le consulenze e dispositivi il costo minimo da sostenere è di euro 2.000 IVA esclusa.

Il voucher ha una percentuale di contribuzione pari al 50% del valore della spesa totale.

Il valore massimo di tutte le spese ammissibili è pari ad euro 20.000 (voucher massimo di euro 10.000).

Allegati

Scadenza

Le domande devono essere presentate in modalità telematica dal 20 agosto 2020 al 30 settembre 2020.

La graduatoria avverrà in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi. E’ quindi importante presentare il prima possibile (se possibile il 20 agosto).

Il rimborso diventa detrazione se l’integrativa è nei termini

Convertire il rimborso in credito d’imposta: integrativa nei termini.

Il contribuente deve indicare il credito risultante dal modello che modifica la scelta fatta in prima battuta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la rettifica

La questione trattata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 231 del 30 luglio 2020, riguarda la possibilità di cambiare una pregressa richiesta di rimborso del credito Iva in detrazione/compensazione.

Nel caso trattato, la scelta dell’utilizzo del credito Iva come rimborso era stata originariamente manifestata nella dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 2016. L’Agenzia ammette la possibilità di ripensarci e utilizzare (in tutto o in parte) il credito d’imposta maturato in detrazione o compensazione.

Per variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente, circa la modalità di utilizzo del credito Iva, si può presentare una dichiarazione integrativa.

La pregressa scelta si può modificare:

  1. sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
  2. presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  3. indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello Iva).

A seguito della modifica della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”, per il riferimento proprio a tale dichiarazione delle norme pregresse, i termini di decadenza dell’accertamento devono intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti (ex art 8, commi 6-bis e ss. del DPR 322/98), dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Nella risposta è riportata anche la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, con cui è stato chiarito che se il contribuente voglia modificare l’originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998:

  • sia che voglia ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso;
  • sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente che ha chiesto un rimborso con la dichiarazione Iva 2017 relativa all’anno d’imposta 2016 può ripensarci e utilizzare (in tutto o in parte) il credito d’imposta maturato in detrazione o compensazione, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito. Perché ciò avvenga dovrà presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. È quanto chiarisce la risposta n 231/E del 30 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante, descrivendo la vicenda, spiega, tra l’altro, che nel 2017 ha ricevuto, da parte dell’Agenzia, una richiesta di documentazione e informazioni relative al suddetto rimborso Iva a cui non ha dato però seguito, visto che, dalla valutazione finanziaria effettuata, ha concluso che sarebbe stato più conveniente utilizzare il credito in detrazione.
Detto ciò il contribuente chiede se è possibile, con una dichiarazione integrativa a suo favore, revocare l’originaria richiesta di rimborso e in tal caso quali siano i tempi previsti per la sua presentazione.

L’amministrazione finanziaria, nel passato, è intervenuta più volte sull’argomento con numerose circolari nelle quali, sinteticamente, precisava che il contribuente può rettificare con una dichiarazione integrativa l’originaria domanda di restituzione del credito tramite rimborso (circolari nn. 17/2011, 25/2012 e 35/2012) e recuperare la relativa somma portandola in detrazione o compensazione.

Il riferimento al “passato” è opportuno perché nel frattempo la normativa in materia è stata modificata e, tra l’altro, sono diventati più lunghi i tempi a disposizione del contribuente per rettificare la sua scelta a favore del rimborso optando per la detrazione o compensazione.
In particolare, l’articolo 5 del Dl n. 193/2016, ha equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, eliminando le preesistenti differenze temporali tra rettifica a favore o a sfavore del contribuente. La disposizione ha stabilito, infatti, che in entrambi i casi il modello integrativo può essere inoltrato entro la scadenza dei tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per svolgere attività di accertamento riguardanti il periodo d’imposta relativo alla dichiarazione originaria (articolo 57, Dpr n. 633/1972), ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione di detta dichiarazione, per gli avvisi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per i successivi, o non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998).

L’Agenzia osserva che l’allineamento temporale ha comportato modifiche su più fronti. Sono infatti cambiati i termini di decadenza per l’accertamento e la liquidazione dei soli nuovi dati contenuti nell’integrativa da parte del Fisco, e la previsione di differenti modalità di utilizzo del credito, da parte del contribuente, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione integrativa a seconda della data di presentazione della stessa. In particolare, precisa il documento di prassi, in base all’articolo 8, comma 6-quater, del Dpr n. 322/1998, nel caso in cui la rettifica del contribuente arrivi oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa, procedimento che ne evita l’uso indebito. In tale ipotesi il credito risultante dall’integrativa va riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (quadro VN della dichiarazione Iva).

Inoltre, aggiunge l’Agenzia, benché il richiamato articolo 8 del Dpr n. 322/1998 non dia indicazioni sulla possibilità di variare la scelta originaria di utilizzo del credito Iva, l’amministrazione finanziaria ritiene che modificare la scelta sia ammesso sulla scia di quanto già chiarito con i precedenti documenti di prassi menzionati emanati prima della modifica normativa apportata dal Dl n. 193/2016. Inoltre, le Entrate ritengono che anche riguardo le modalità e i tempi per revocare la scelta originaria si possano prendere a riferimento le indicazioni fornite con le passate circolari in caso di dichiarazione integrativa “a favore” ante riforma, contenute nell’articolo 8, commi 6-bis e seguenti del Dpr n. 322/1998.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante può trasformare il rimborso del credito Iva emerso dalla dichiarazione Iva 2017 relativa al 2016 in detrazione/compensazione, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando il modello integrativo non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 e indicando il credito risultante dall’integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa stessa.

Nuova Misura del PSR Veneto per affrontare l’emergenza Coronavirus

Avviata la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per attivare una nuova misura da 23 milioni di euro per dare liquidità alle imprese agricole. 

La Giunta regionale del Veneto ha approvato con la deliberazione/CR n.71 del 30 giugno  la proposta di modifica del PSR 2014-2020 per il Veneto, utilizzando il margine del 2 per cento della dotazione finanziaria del Programma concesso dal Parlamento e dal Consiglio Ue con il Regolamento (UE) 2020/872 del 24 giugno 2020. 

La modifica del PSR rende possibile l’attivazione della nuova “Misura 21 – Sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR in risposta all’epidemia di COVID-19” che permetterà di mettere a bando 23 milioni di euro finanziati dal fondo europeo FEASR e cofinanziato dallo Stato italiano e dalla Regione del Veneto.

Il nuovo intervento permetterà di erogare una somma forfetaria fino a 7.000 euro per azienda agricola, dei settori maggiormente colpiti, per fare fronte al fabbisogno di liquidità conseguente agli effetti dell’epidemia da Covid-19. 

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio. La proposta di modifica attende ora la definitiva approvazione da parte della Commissione europea. 

L’attivazione  del bando della nuova Misura 21 è prevedibile entro il mese di settembre e i relativi pagamenti entro dicembre 2020.

Per ulteriori informazioni sul Programma di Sviluppo Rurale Veneto:

Consulta il sito www.psrveneto.it

Veneto: contributi alle imprese per il pagamento dei salari dei propri dipendenti

Lavoratori autonomi e imprese in difficoltà a causa del Covid-19 possono inviare le richieste tramite il portale ClicLavoro Veneto

Le imprese del Veneto che a causa dell’emergenza Covid-19 si sono trovate costrette ad attivare gli ammortizzatori sociali per i propri dipendenti possono beneficiare di un contributo regionale fino all’80% della retribuzione mensile lorda del lavoratore in caso di reintegro. È quanto prevede la nuova misura per la riduzione del costo del lavoro attivata dalla Regione del Veneto con un finanziamento di 34,7 milioni di euro e gestita da Veneto Lavoro

Il contributo può essere richiesto dalle imprese con meno di 50 dipendenti appartenenti a uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica derivante dagli effetti della pandemia, a partire da quelle del settore turistico e culturale. Condizione indispensabile per accedere alla sovvenzione è che il personale dipendente per cui si richiede il contributo sia stato assunto prima del 23 febbraio 2020 con contratto a tempo indeterminato, abbia beneficiato di ammortizzatori sociali per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale Covid-19, sia stato successivamente reintegrato e continui a svolgere l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto economico.

Il valore del contributo può variare tra il 50% e l’80% della retribuzione mensile lorda del lavoratore dipendente ed essere riconosciuto per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi, anche retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Il valore massimo concedibile per ogni impresa varia dai 15.000 euro ai 50.000 euro sulla base della classe dimensionale aziendale.

Le domande possono essere presentate online tramite la sezione dedicata di ClicLavoro Veneto.

Tutte le informazioni sulle caratteristiche del contributo e sulle modalità di invio delle richieste di sovvenzione sono disponibili nell’Avviso disponibile in allegato e alla pagina www.cliclavoroveneto.it/contributi-imprese.

Superbonus al 110%

Varati i decreti su requisiti tecnici e asseverazioni

Due decreti attuativi relativi al Superbonus del 110%, previsti dal Decreto Rilancio. In particolare, con i due provvedimenti ministeriali sono stati definiti i requisiti tecnici e disciplinate le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni.

Superbonus al 110%, requisiti tecnici più performanti

Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione.

Nello specifico, nel provvedimento vengono definiti i tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la congruità” dell’intervento rispetto alla spesa.

Sarà possibile utilizzare i prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei – Tipografia del Genio Civile. Tuttavia, vista la varietà degli interventi possibili, non sempre si potrà far riferimento ai prezzari regionali oppure ai prezzari commerciali e, allora, il tecnico abilitato sarà tenuto a stilare un elenco dei costi in modo analitico.

Per il superbonus al 110%, così come pure per il sismabonus, l’articolo 119 del Dl n. 34/2020 prevede per i professionisti incaricati l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il decreto, infatti, stabilisce che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all’ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il tecnico asseveratore deve verificare che i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.

I suddetti criteri portano a determinare un costo massimo dell’intervento inferiore al massimale di spesa previsto dal Dl 34/2020, di conseguenza le spese sostenute dal contribuente, per essere agevolabili, devono rispettare il parametro più basso, altrimenti per il tecnico o il fornitore/installatore sarà impossibile asseverare l’intervento.

Per semplificare la fruizione del bonus, inoltre, vengono elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione.

Allo stesso tempo, vengono riportate le definizioni indispensabili per avere un’idea chiara di cosa si intenda per “parte comune” dell’edificio, anche non condominiale, oppure “edificio unifamiliare” e “autonoma funzionalità”, così da rendere chiaro quali sono le unità che ricadono in quelle fattispecie e potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia.

Superbonus al 110%, asseverazioni con due format

Il secondo decreto MiSE si occupa, invece, dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato necessaria ai fini della fruizione della detrazione del 110%.

Nel provvedimento viene delineata la modalità di trasmissione del relativo modulo di asseverazione, da inviare agli organi competenti, tra cui Enea.

Il decreto asseverazioni sancisce che il “tecnico abilitato” appartenga ad un Ordine o ad un Collegio, essendo esplicita la richiesta di apposizione del timbro professionale, che attesti che il tecnico possieda il requisito di legge dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione. Pertanto, sembrerebbero esclusi da tale incarico i certificatori energetici, che non sono iscritti ad una delle categorie ordinistiche.

L’asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista.

Al decreto asseverazioni sono allegati due format:

  • uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria);
  • uno per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori.

Le asseverazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica e, a tal fine, sarà istituito un apposito portale online tramite cui effettuare il caricamento e l’invio dei documenti.

Il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

La stampa del modello compilato in ogni parte, deve essere digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi. Ad Enea è attributi il compito di effettuare il controllo automatico su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse, per verificare la completezza della documentazione fornita.

In caso di irregolarità per aver redatto asseverazioni infedeli, le sanzioni vengono irrogate dal MiSE.

Dl Rilancio. In GU la ripubblicazione del testo coordinato

Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 189 del 29 luglio 2020, Supplemento ordinario, è stato ripubblicato il testo del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nella sezione “l’Agenzia informa” del sito web delle Entrate la Guida “Superbonus 110%”, con tutte le novità sulle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici così come previsto dal Decreto Rilancio.

La Guida, grazie ad una serie di esempi pratici, illustra l’agevolazione introdotta dal Decreto n. 34/2020 (Legge conv. n. 77/2020), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici, oltre che fornire indicazioni su come cedere la suddetta detrazione o su come richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

L’Agenzia spiega che le detrazioni più elevate sono riconosciute, oltre che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute per spese dette “trainanti”, anche per le spese connesse ad altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante, come, per esempio: l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Superbonus al 110%, chi può usufruirne

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari);
  • condomini;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus; 
  • associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

I titolari di reddito d’impresa o professionale possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Un’importante precisazione resa dall’Agenzia riguarda l’individuazione del momento in cui è stata sostenuta la spesa al fine della detrazione della stessa. Si legge nella Guida che indipendentemente dalla data di inizio del lavori e, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Superbonus al 110%, alternative alla detrazione: cessione o sconto

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Decreto Rilancio (art. 122) ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno definite con un provvedimento agenziale di prossima pubblicazione.