Il rimborso diventa detrazione se l’integrativa è nei termini

Convertire il rimborso in credito d’imposta: integrativa nei termini.

Il contribuente deve indicare il credito risultante dal modello che modifica la scelta fatta in prima battuta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la rettifica

La questione trattata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 231 del 30 luglio 2020, riguarda la possibilità di cambiare una pregressa richiesta di rimborso del credito Iva in detrazione/compensazione.

Nel caso trattato, la scelta dell’utilizzo del credito Iva come rimborso era stata originariamente manifestata nella dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 2016. L’Agenzia ammette la possibilità di ripensarci e utilizzare (in tutto o in parte) il credito d’imposta maturato in detrazione o compensazione.

Per variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente, circa la modalità di utilizzo del credito Iva, si può presentare una dichiarazione integrativa.

La pregressa scelta si può modificare:

  1. sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
  2. presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  3. indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello Iva).

A seguito della modifica della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”, per il riferimento proprio a tale dichiarazione delle norme pregresse, i termini di decadenza dell’accertamento devono intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti (ex art 8, commi 6-bis e ss. del DPR 322/98), dunque entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Nella risposta è riportata anche la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, con cui è stato chiarito che se il contribuente voglia modificare l’originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998:

  • sia che voglia ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso;
  • sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente che ha chiesto un rimborso con la dichiarazione Iva 2017 relativa all’anno d’imposta 2016 può ripensarci e utilizzare (in tutto o in parte) il credito d’imposta maturato in detrazione o compensazione, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito. Perché ciò avvenga dovrà presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. È quanto chiarisce la risposta n 231/E del 30 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante, descrivendo la vicenda, spiega, tra l’altro, che nel 2017 ha ricevuto, da parte dell’Agenzia, una richiesta di documentazione e informazioni relative al suddetto rimborso Iva a cui non ha dato però seguito, visto che, dalla valutazione finanziaria effettuata, ha concluso che sarebbe stato più conveniente utilizzare il credito in detrazione.
Detto ciò il contribuente chiede se è possibile, con una dichiarazione integrativa a suo favore, revocare l’originaria richiesta di rimborso e in tal caso quali siano i tempi previsti per la sua presentazione.

L’amministrazione finanziaria, nel passato, è intervenuta più volte sull’argomento con numerose circolari nelle quali, sinteticamente, precisava che il contribuente può rettificare con una dichiarazione integrativa l’originaria domanda di restituzione del credito tramite rimborso (circolari nn. 17/2011, 25/2012 e 35/2012) e recuperare la relativa somma portandola in detrazione o compensazione.

Il riferimento al “passato” è opportuno perché nel frattempo la normativa in materia è stata modificata e, tra l’altro, sono diventati più lunghi i tempi a disposizione del contribuente per rettificare la sua scelta a favore del rimborso optando per la detrazione o compensazione.
In particolare, l’articolo 5 del Dl n. 193/2016, ha equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, eliminando le preesistenti differenze temporali tra rettifica a favore o a sfavore del contribuente. La disposizione ha stabilito, infatti, che in entrambi i casi il modello integrativo può essere inoltrato entro la scadenza dei tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per svolgere attività di accertamento riguardanti il periodo d’imposta relativo alla dichiarazione originaria (articolo 57, Dpr n. 633/1972), ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione di detta dichiarazione, per gli avvisi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per i successivi, o non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998).

L’Agenzia osserva che l’allineamento temporale ha comportato modifiche su più fronti. Sono infatti cambiati i termini di decadenza per l’accertamento e la liquidazione dei soli nuovi dati contenuti nell’integrativa da parte del Fisco, e la previsione di differenti modalità di utilizzo del credito, da parte del contribuente, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione integrativa a seconda della data di presentazione della stessa. In particolare, precisa il documento di prassi, in base all’articolo 8, comma 6-quater, del Dpr n. 322/1998, nel caso in cui la rettifica del contribuente arrivi oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa, procedimento che ne evita l’uso indebito. In tale ipotesi il credito risultante dall’integrativa va riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (quadro VN della dichiarazione Iva).

Inoltre, aggiunge l’Agenzia, benché il richiamato articolo 8 del Dpr n. 322/1998 non dia indicazioni sulla possibilità di variare la scelta originaria di utilizzo del credito Iva, l’amministrazione finanziaria ritiene che modificare la scelta sia ammesso sulla scia di quanto già chiarito con i precedenti documenti di prassi menzionati emanati prima della modifica normativa apportata dal Dl n. 193/2016. Inoltre, le Entrate ritengono che anche riguardo le modalità e i tempi per revocare la scelta originaria si possano prendere a riferimento le indicazioni fornite con le passate circolari in caso di dichiarazione integrativa “a favore” ante riforma, contenute nell’articolo 8, commi 6-bis e seguenti del Dpr n. 322/1998.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante può trasformare il rimborso del credito Iva emerso dalla dichiarazione Iva 2017 relativa al 2016 in detrazione/compensazione, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando il modello integrativo non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 e indicando il credito risultante dall’integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa stessa.

Pubblicato da acmetm

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