Superbonus al 110%

Varati i decreti su requisiti tecnici e asseverazioni

Due decreti attuativi relativi al Superbonus del 110%, previsti dal Decreto Rilancio. In particolare, con i due provvedimenti ministeriali sono stati definiti i requisiti tecnici e disciplinate le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni.

Superbonus al 110%, requisiti tecnici più performanti

Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione.

Nello specifico, nel provvedimento vengono definiti i tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la congruità” dell’intervento rispetto alla spesa.

Sarà possibile utilizzare i prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei – Tipografia del Genio Civile. Tuttavia, vista la varietà degli interventi possibili, non sempre si potrà far riferimento ai prezzari regionali oppure ai prezzari commerciali e, allora, il tecnico abilitato sarà tenuto a stilare un elenco dei costi in modo analitico.

Per il superbonus al 110%, così come pure per il sismabonus, l’articolo 119 del Dl n. 34/2020 prevede per i professionisti incaricati l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il decreto, infatti, stabilisce che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all’ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il tecnico asseveratore deve verificare che i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.

I suddetti criteri portano a determinare un costo massimo dell’intervento inferiore al massimale di spesa previsto dal Dl 34/2020, di conseguenza le spese sostenute dal contribuente, per essere agevolabili, devono rispettare il parametro più basso, altrimenti per il tecnico o il fornitore/installatore sarà impossibile asseverare l’intervento.

Per semplificare la fruizione del bonus, inoltre, vengono elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione.

Allo stesso tempo, vengono riportate le definizioni indispensabili per avere un’idea chiara di cosa si intenda per “parte comune” dell’edificio, anche non condominiale, oppure “edificio unifamiliare” e “autonoma funzionalità”, così da rendere chiaro quali sono le unità che ricadono in quelle fattispecie e potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia.

Superbonus al 110%, asseverazioni con due format

Il secondo decreto MiSE si occupa, invece, dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato necessaria ai fini della fruizione della detrazione del 110%.

Nel provvedimento viene delineata la modalità di trasmissione del relativo modulo di asseverazione, da inviare agli organi competenti, tra cui Enea.

Il decreto asseverazioni sancisce che il “tecnico abilitato” appartenga ad un Ordine o ad un Collegio, essendo esplicita la richiesta di apposizione del timbro professionale, che attesti che il tecnico possieda il requisito di legge dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione. Pertanto, sembrerebbero esclusi da tale incarico i certificatori energetici, che non sono iscritti ad una delle categorie ordinistiche.

L’asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista.

Al decreto asseverazioni sono allegati due format:

  • uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria);
  • uno per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori.

Le asseverazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica e, a tal fine, sarà istituito un apposito portale online tramite cui effettuare il caricamento e l’invio dei documenti.

Il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

La stampa del modello compilato in ogni parte, deve essere digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi. Ad Enea è attributi il compito di effettuare il controllo automatico su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse, per verificare la completezza della documentazione fornita.

In caso di irregolarità per aver redatto asseverazioni infedeli, le sanzioni vengono irrogate dal MiSE.

Dl Rilancio. In GU la ripubblicazione del testo coordinato

Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 189 del 29 luglio 2020, Supplemento ordinario, è stato ripubblicato il testo del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nella sezione “l’Agenzia informa” del sito web delle Entrate la Guida “Superbonus 110%”, con tutte le novità sulle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici così come previsto dal Decreto Rilancio.

La Guida, grazie ad una serie di esempi pratici, illustra l’agevolazione introdotta dal Decreto n. 34/2020 (Legge conv. n. 77/2020), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici, oltre che fornire indicazioni su come cedere la suddetta detrazione o su come richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

L’Agenzia spiega che le detrazioni più elevate sono riconosciute, oltre che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute per spese dette “trainanti”, anche per le spese connesse ad altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante, come, per esempio: l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Superbonus al 110%, chi può usufruirne

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari);
  • condomini;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus; 
  • associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

I titolari di reddito d’impresa o professionale possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Un’importante precisazione resa dall’Agenzia riguarda l’individuazione del momento in cui è stata sostenuta la spesa al fine della detrazione della stessa. Si legge nella Guida che indipendentemente dalla data di inizio del lavori e, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Superbonus al 110%, alternative alla detrazione: cessione o sconto

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Decreto Rilancio (art. 122) ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno definite con un provvedimento agenziale di prossima pubblicazione.

Pubblicato da acmetm

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