ECOBONUS 2020

COS’E’ LA DETRAZIONE

  • La detrazione del 110% consiste in uno sconto annuale per 5 anni sul pagamento delle tassazioni dovuto allo Stato.
  • Lo sconto applicabile ogni anno è pari al 110% della spesa sostenuta (tra quelle previste) dal 01.07.2020 al 31.12.2021 diviso per 5 (rate annuali).
  • In caso lo sconto da applicare annualmente sia maggiore di quanto dovuto come tassazione, si azzerano le tasse ma si perde il restante sconto non applicabile.
  • In alternativa allo sconto dalle tasse si può scegliere di avere direttamente uno sconto in fattura che può arrivare al massimo al 100% del costo (secondo accordi con il venditore che gode invece del 110%). In tal caso si parla di cessione del credito al fornitore o ad altri soggetti (banca).

SOGGETTI CHE LO POSSONO CHIEDERE

• Possono chiedere la detrazione fiscale del 110% solo le persone fisiche per interventi su edifici adibiti a prime case o condomini.

• Il Decreto richiama la definizione di edificio del decreto 412/1993:
• per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,

  • per «edificio di proprietà pubblica», un edificio , destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
  • per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
  • per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall’articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stessoRichiama quindi anche la definizione di edificio nuovo. Gli edifici nuovi non dovrebbero godere delle detrazioni, almeno fino ad ora. Non è chiaro il richiamo.

ECOBONUS PER FOTOVOLTAICO

• Anche il fotovoltaico può godere della detrazione fiscale al 110% se vi sono le seguenti condizioni:

• Viene fatto almeno un ulteriore intervento combinato con il fotovoltaico tra i seguenti:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e/o orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente (limite di costo € 60.000 per ogni unità abitativa)
  2. interventi su edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti (centralizzati nel caso di condomini) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (limite di costo di € 30.000)
  3. adeguamento antisismico dell’edificio se si trova in zona sismica diversa dalla 4 (Rovigo e Legnago sono in zona sismica 4, il resto in zona 3 e 2)

• Se gli interventi combinati al fotovoltaico sono isolamento termico e/o impianti climatizzazione, l’edificio deve migliorare di due classi energetiche o si colloca nella classe energetica top (classe A4 con consumi inferiori o uguali a 0,40 Ep)

• Il limite di spesa detraibile per il fotovoltaico è al massimo di € 48.000 con una spesa limitata al kWp di:

• € 1.600 se gli interventi riguardano (decreto 380/2001):

“interventi di nuova costruzione”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

• “interventi di nuova costruzione” ossia quelli di trasformazion e edilizia e urbanistica del territorio quali la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.

• € 2.400 se gli interventi riguardano (per esclusione dai precedenti):

• “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

• “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

• “interventidirestauroedirisanamentoconservativo”,gliinterventiedilizirivoltiaconservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

ECOBONUS PER ACCUMULI

• Anche gli accumuli installati contemporaneamente o successivamente sugli impianti che hanno goduto della detrazione del 110% possono beneficiare della medesima detrazione fiscale. Non possono godere del bonus fiscale del 110% gli accumuli collegati a impianti non soggetti al beneficio dell’ecobonus previsto dal decreto.

Pubblicato da acmetm

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